Maxi emendamento "Decreto Milleproroghe":
eliminato il nulla osta delle Case costruttrici per modifiche tecniche ed estetiche.
L'articolo 29.3 BIS indica:
"Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi".
Questo provvedimento di fatto modifica quanto espresso nell'articolo 78 del Codice della strada, indicante che ogni elaborazione doveva essere sottoposta al rilascio, da parte del costruttore, di un nulla osta "Con visita e prova presso i competenti uffici della direzione generale della Motorizzazione civile".
Ma ora possiamo dire :
Ho disdetto i 19'' e ho preso i 20'' con possibilità di montarli senza pneumatici ?
Assolutamente no!
Modificato l’Art 75 del Codice della Strada
Una corretta informazione sul futuro del TUNING e del NULLAOSTA
Con legge 27 febbraio 2009 n.14 sono state introdotte alcune significative modifiche all’art.75 del Codice della Strada.
La legge, che introduce una indiscussa apertura nell’ambito delle possibili modifiche, sia meccaniche che di carrozzeria, ai veicoli omologati, è stata percepita come una liberalizzazione totale della pratica del «TUNING»,
in quanto svincolata dal rilascio del nullaosta tecnico della Casa Costruttrice, tanto vero che alcuni organi di stampa, specializzati nel settore, hanno dato risalto all’argomento enfatizzando la “scomparsa” totale del nullaosta tecnico, creando errate aspettative da parte degli utenti. In realtà la pratica del «TUNING» non è attualmente ostacolata (o comunque non integralmente) dalle Case Costruttrici che non rilascerebbero il Nullaosta tecnico, bensì dalla mancanza di norme di riferimento che ne consentano l’approvazione e l’attuazione.
Nello specifico la legge 27 febbraio 2009 n.14 introduce delle modifiche all’Art.75 del Codice della Strada – accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione – circa l’approvazione e l’istallazione di sistemi, componenti ed entità tecniche sui veicoli con esenzione dall’obbligo di produrre il nullaosta tecnico dalla Casa Costruttrice del veicolo.
In sostanza è stato stabilito che alcune modifiche ai veicoli nuovi ed in circolazione rientranti nella pratica del cosiddetto «TUNING» possano essere approvate a livello nazionale e sottoposte a visita e prova presso il competente ufficio territoriale del Ministero dei Trasporti senza obbligo di presentazione del nullaosta tecnico della Casa Costruttrice previsto dall’art.236 del Regolamento annesso al Codice della Strada.Una attenta lettura della norma evidenzia innanzitutto che la legge non è immediatamente operante poiché demanda al Ministero dei Trasporti la emanazione delle norme attuative nell’ambito delle quali devono essere stabilite:
•le norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche
•le procedure per la loro installazione sui veicoli
•la eventuale necessità di ottenere comunque il nullaosta della Casa Costruttrice, ove ritenuto necessario
Resta infine l’obbligo sancito dall’art.78 del C.d.S. (non modificato dalla legge in esame) che il veicolo trasformato vada sottoposto a visita e prova (“collaudo”) presso il competente Ufficio Territoriale del Ministero dei Trasporti.L’intervento del Ministro dei Trasporti rimane quindi sostanziale e, data la complessità degli argomenti da trattare, non si ritiene possa essere espletato in tempi brevi.Rimane inoltre confermato (comma 3-quater dell’Art.29) che l’organo competente ad eseguire gli accertamenti relativi all’approvazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche è il Ministero dei Trasporti tramite i propri organi tecnici (C.P.A.).
Rimane al momento esclusa la possibilità di operare in autonomia da parte di enti, istituti o servizi tecnici sia Italiani che della Unione Europea, non facenti parte integrante dell’Amministrazione Statale Italiana.