Acquisto di un' auto d'importazione (informazioni da sapere)

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Golfman
00domenica 14 ottobre 2007 23:48
IMPORTAZIONE AUTO DALL'UNIONE EUROPEA


Acquisto di un' automobile


all'estero? Con il mercato unico la trattazione di questo argomento è di sicuro interesse, soprattutto per alcune rilevanti differenze di prezzo che si riscontrano tra i vari Paesi dell'Unione Europea. Molti consumatori, tuttavia, indietreggiano di fronte all'idea di acquistare una macchina all'estero, soprattutto per i possibili ostacoli di carattere burocratico che si devono affrontare. Questo foglio informativo vuole essere una piccola guida proprio per quei consumatori che si trovano alle prese con una possibile scelta in merito e non sanno come muoversi.


Auto nuove ed auto usate


Ai fini fiscali e precisamente ai fini di pagamento dell'IVA, si definiscono auto nuove, non solo quelle "fresche di fabbrica" ossia quelle mai immatricolate ma anche quelle immatricolate per la prima volta da non oltre sei mesi e con non più di 6000 chilometri percorsi. Attenzione che per poter definire "nuovo" un autoveicolo occorre la presenza di entrambe queste due condizioni. Si considerano auto usate tutte le altre.


Acquisto e trasporto dell'auto in Italia


Una volta effettuato l'acquisto all'estero (che potrà avvenire tanto presso concessionario quanto presso rivenditori o privati), il veicolo dovrà essere „radiato" dall'ufficio della motorizzazione del Paese di acquisto e quindi trasportato a destinazione, in Italia. Per poter trasportare il mezzo a destino, l'acquirente dovrà farsi rilasciare, sempre dall'ufficio estero della motorizzazione, un'apposita targa doganale (cd. Zollkennzeichen). Naturalmente il mezzo potrà venir trasportato anche con il treno o su camion.


L'immatricolazione


All'atto dell'importazione, l'auto nuova od usata dovrà essere immatricolata in Italia. Per il diritto comunitario ciascuno deve immatricolare il suo veicolo nello Stato membro in cui ha la sua „normale residenza" (direttiva 83/182/CEE).
In teoria l'immatricolazione può essere effettuata presso qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile dislocato sul territorio nazionale; di norma però l'immatricolazione viene effettuata presso l'Ufficio Motorizzazione della zona di propria residenza.


Documentazione necessaria


Per veicoli nuovi, mai immatricolati precedentemente è necessaria la seguente documentazione:


il C.O.C. (Certificato di Omologazione Comuntaria), in singolo esemplare, attestante anche gli estremi della "omologazione europea" del veicolo;


e la "Dichiarazione per l'immatricolazione", in duplice esemplare (uno per l'Ufficio Motorizzazione, uno per il Pubblico Registro Automobilistico), firmata dal rappresentante della casa costruttrice autorizzato a sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità" con indicato il "codice meccanografico di immatricolazione" (sigla OE)


ovvero


il solo C.O.C., in duplice esemplare (uno per l'Ufficio Motorizzazione, uno per il Pubblico Registro Automobilistico) e completo di "codice meccanografico di immatricolazione": esso è sottoscritto dagli stessi rappresentanti della casa costruttrice autorizzati a sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità". Attualmente, solo le case nazionali (e solo per taluni recentissimi modelli) producono tale documento in doppia copia.


Per veicoli nuovi importati dalla Germania, ma provvisti di "Fahrzeugbrief" senza indicazione dell'omologazione di riferimento tedesca ABE ("Allgemeine Betriebserlaubnis") è necessario


il certificato di origine del veicolo, rilasciato anch'esso dalla casa costruttrice sottoscritta da persona che abbia depositata la firma presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.


Per veicoli usati, e quindi già immatricolati precedentemente,


in tal caso il certificato di conformità è stato trattenuto dal primo ufficio immatricolante, ed è quindi necessario richiedere agli uffici esteri competenti una scheda suppletiva dei dati tecnici. Tale scheda tecnica (ad es. TÜV per la Germania) dev'essere completa, oltre che dei dati tecnici, anche dell'indicazione delle norme di antinquinamento, comprese quelle relative all'acustica; inoltre tali dati devono essere convalidati dall'autorità competente nel Paese d'acquisto (ad es. "Landratsamt" per la Germania, "Bezirkshauptmannschaft" per l'Austria).


Sono inoltre da produrre:


il libretto di circolazione estero (per l'Austria è il cd. Zulassungsschein, mentre il Fahrzeugschein per la Germania non occorre più);


il certificato di proprietà, già foglio complementare (ad es. per la Germania è la cd. Fahrzeugbrief, per l'Austria è il cd.Typenschein);


il certificato di radiazione del mezzo dall'ufficio di immatricolazione estero competente, con riportata la data di scadenza di validità dell'ultima revisione effettuata;


un certificato di residenza in bollo (attualmente L.20.000) se l'acquirente è un privato;


le ricevute di versamento tramite uffici postali dei cd. diritti della Motorizzazione (attualmente l'importo varia fra L.12.000 e L.50.000) e per i costi delle targhe auto (L.59.250); sempre su c/c postale devono essere versate L. 40.000 di imposta di bollo;


modulo MC 2119 dell'Ufficio Motorizzazione Civile (che verrà compilato presso lo stesso ufficio);


prova del pagamento dell'IVA (qualora dovuto).


Collaudo:


attualmente vengono sottoposte a collaudo solo le auto usate con revisione scaduta. La data di scadenza dell'ultima revisone effettuata all'estero è riportata in genere sul certificato di radiazione (Abmeldungsbescheinigung), da presentare all'atto della richiesta di immatricolazione.
Attenzione: per le auto importate da Stato extra UE il collaudo viene sempre richiesto!


Iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico


Dalla data di rilascio della carta di circolazione l'acquirente ha tempo 60 giorni per richiedere l'iscrizione al P.R.A., ai fini del rilascio del certificato di proprietà (foglio complementare). Attenzione che il ritardo di tale adempimento comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative ed il ritiro della carta di circolazione e delle targhe.
Le formalità da sbrigare per tale iscrizione sono le stesse di un acquisto o trasferimento di auto all'interno del Paese.


Il pagamento dell'IVA


Chi decide di importare un'auto nuova (nel senso dapprima ricordato) da un altro Stato UE, dovrà provvedere al pagamento dell'IVA nel proprio Stato.
Il privato ha tempo 30 giorni dall'acquisto e comunque anteriormente all'immatricolazione per provvedere al versamento dell'IVA presso banca, posta o altro concessionario di riscossione.
Come ricordato, la prova dell'avvenuto pagamento dell'IVA andrà poi allegata all'atto della richiesta di immatricolazione all'Ufficio della Motorizzazione.


Da rilevare che il privato che effettua un'importazione "intracomunitaria" non è ora più soggetto a formalità di sdoganamento del mezzo.


Per gli autoveicoli "usati" l'obbligo del pagamento dell'IVA varia in funzione del soggetto che vende e del soggetto che acquista. In generale si può dire che ove sia parte, in qualità di acquirente o di venditore, un privato, questi non è tenuto ad alcun adempimento IVA.





Rimborso di IVA


Attenzione che chi cede ad altro cittadino europeo un mezzo di trasporto "nuovo" ha diritto ad un rimborso di imposta, che corrisponde al minor importo tra l'imposta pagata sull'acquisto e quella applicabile al prezzo di cessione.


Tabella delle aliquote IVA vigenti nei Paesi UE per acquisti di auto





Belgio 20,5%
Grecia 18%


Paesi Bassi 17%
Danimarca 25%


Gran Bretagna 17,5%
Austria 20%


Germania 15%
Irlanda 21%


Portogallo 17%
Finlandia 22%


Italia 20%
Svezia 25%


Francia 20,6%
Lussemburgo 15%


Spagna 16%





Omologazione CEE


A partire dal 1 gennaio 1996 il produttore del veicolo rilascia il cd. certificato di conformità UE, il quale certifica praticamente la corrispondenza dei dati tecnici del mezzo agli standards previsti dalle direttive comunitarie che regolamentano l'omologazione di autoveicoli (direttiva 70/156 e direttiva 92/53).


L'assicurazione


Ai fini assicurativi nessuno di norma può vendere un mezzo che non sia coperto da polizza assicurativa. Chi compra l'auto all'estero abbisogna di una copertura assicurativa per poter effettuare il tratto di strada dal luogo di acquisto sino a destino. All'atto dell'acquisto è quindi necessario stipulare una polizza assicurativa, in genere con compagnia del posto, che permetta di viaggiare assicurati sino al luogo di destino (se vi recate presso un rivenditore sarà verosimilmente lo stesso a fornirVi le necessarie indicazioni o prepararVi detta polizza già pronta); è sufficiente anche una polizza con validità di uno/due giorni.
Una volta giunti in Italia è bene farsi rilasciare dalla Motorizzazione Civile la targa provvisoria - modello C1, con la quale poter stipulare una polizza assicurativa, pure provvisoria, che consenta di recarsi presso la stessa Motorizzazione per il disbrigo dell'eventuale collaudo e delle pratiche di immatricolazione.
Una volta ottenuta l'immatricolazione definitiva del bene, con la nuova targa potrà essere stipulata con la compagnia una polizza definitiva.


Avvertimenti - Consigli


Le informazioni contenute nel presente foglio sono meramente indicative e comunque parziali; i necessari approfondimenti andranno fatti dal consumatore presso l'Ufficio Motorizzazione competente, prima dell'effettuazione dell'acquisto dell'auto all'estero.
Attenzione che per i documenti rilasciati all'estero e quindi redatti in lingua diversa dall'italiano, i quali andranno prodotti all'atto dell'immatricolazione in Italia, l'Ufficio Motorizzazione competente richiederà di norma una traduzione asseverata degli stessi!


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