[bollo auto] Cosa succede se paghi il bollo di un cifra inferiore o superiore

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Irocman
00giovedì 26 maggio 2016 21:20
Dal 2002 gli errori veniali non si pagano. Nel 2002 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento il principio dell’antieconomicità del recupero di somme di modesta entità. Infatti, con la legge Finanziaria 2003 (legge 289/2002) ha stabilito che “con uno o più decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici economici”. E che, comunque, “l'importo minimo (della somma da recuperare, ndr) non può essere inferiore a 12 euro”. Da notare che successivamente alla legge statale, alcune regioni (la tassa automobilistica è di competenza regionale) hanno fissato importi leggermente superiori: 15 euro in Lombardia, 16,53 euro in Veneto, 17 euro in Toscana.

Adesso la soglia è di 30 euro. Circa dieci anni dopo, lo Stato è intervenuto di nuovo con il decreto legge 16/2012. Stabilendo che “a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta”.

Il condono non scatta in caso di recidiva. Attenzione: ciò non significa che se il pagamento è inferiore di 30 euro al dovuto non succederà nulla. L'importo a cui fa riferimento la legge, infatti, va inteso come complessivo, cioè come la somma della parte mancante di tributo, delle sanzioni e degli interessi (riferiti all'importo mancante). In ogni caso questa “nuova” disposizione, vale su tutto il territorio nazionale (sono superati, dunque, i limiti regionali previgenti) e, comunque, non si applica in caso di recidiva, cioè se il contribuente ha già commesso in precedenza una violazione analoga. Insomma, il fisco chiude gli occhi una volta sola.

Prescrizione dopo tre anni. Come nel caso di mancato pagamento, anche in caso di pagamento parziale, le regioni possono inviare avvisi di accertamento per chi ha evaso in parte il tributo nei tre anni successivi.

Rimborso per chi paga più del dovuto.

Se, invece, si paga più del dovuto (o, per sbaglio, si paga due volte), è possibile chiedere alla regione il rimborso di quanto pagato in eccesso. Ed è possibile farlo fino alla fine del terzo anno successivo al periodo d'imposta cui si riferisce il versamento eccessivo o non dovuto. Si tratta degli stessi termini entro cui le regioni possono inviare avvisi di accertamento per chi ha evaso il tributo o ha pagato meno del dovuto.
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